Art. 1 - Nome e sede
1.1 E' costituita ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS l'"ASSOCIAZIONE MUSEI ETNOGRAFICI TICINESI", denominata in seguito AMET.
1.2 L'Associazione ha sede al domicilio del Presidente.
Art. 2 - Scopi
- a) Promuovere la rete museale etnografica e il suo patrimonio materiale e immateriale.
- b) Favorire l’innovazione.
- c) Stimolare il dialogo e promuovere la collaborazione tra i soci.
- d) Collaborare con le autorità e gli organi da esse designati nella definizione e nell’attuazione di una corretta politica museografica.
- e) Sostenere attivamente il coordinamento promosso dalle istituzioni cantonali per il raggiungimento di obiettivi comuni.
- f) Collaborare con musei ed enti di altro genere per concretizzare approcci interdisciplinari e letture trasversali.
- g) Rappresentare i musei associati nei confronti di terzi.
Art. 3 - Soci
Possono far parte dell'AMET i Musei etnografici riconosciuti dal C.d.S. ai sensi della Legge cantonale sui musei etnografici del 18.06.1990 (detta in seguito legge).
Art. 4
4.1 - Ammissione
L'ammissione di nuovi soci è subordinata a una domanda scritta e documentata al comitato dell'AMET, almeno due mesi prima dell'assemblea.
4.2 - Dimissioni
Ogni membro può rinunciare a far parte dell'AMET, con lettera di dimissioni per la fine dell'anno civile in corso.
4.3 - Esclusioni
L'assemblea può decretare l'esclusione di un socio se non rispetta gli obblighi statutari o se agisce contro gli scopi dell'AMET.
Art. 5 - Mezzi finanziari
5.1 Le entrate finanziarie dell'AMET sono costituite da:
- a) quote e contributi sociali;
- b) sussidi, legati, donazioni;
- c) rendite del patrimonio sociale;
- d) entrate diverse.
5.2 Gli obblighi finanziari dell’Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità dei membri (fisici e giuridici).
Art. 6 - Organi
Gli organi dell'AMET sono:
- a) assemblea dei soci;
- b) comitato;
- c) commissione di revisione dei conti.
Art. 7 - Assemblea
7.1 L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, nel primo semestre.
7.2 I soci in regola con la quota sociale, ricevono la convocazione scritta e l'elenco delle trattande, almeno venti giorni prima.
7.3 Ogni socio deve designare il delegato con diritto di voto e di eleggibilità, e il suo sostituto.
7.4 Ogni socio ha diritto a un voto.
Art. 8 - Competenze dell'assemblea
Le competenze dell'assemblea sono:
- a) elezione del comitato, del presidente dell'Associazione e della commissione di revisione;
- b) esame e approvazione della relazione presidenziale e dei conti annuali;
- c) esame e approvazione del programma d'attività e del preventivo;
- d) stabilire l'ammontare della quota sociale;
- e) ammissione o esclusione di soci;
- f) modifiche dello statuto;
- g) scioglimento dell'Associazione.
Art. 9 - Assemblea straordinaria
L'assemblea potrà essere convocata straordinariamente:
- a) dal comitato quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda motivata di almeno 2/3 dei soci.
Art. 10 - Comitato
10.1 Il comitato è composto di un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri eletti per la durata di quattro anni, rieleggibili.
10.2 Il comitato può costituire commissioni o gruppi di lavoro interni o esterni ad esso.
10.3 Nomina il vice presidente e il segretario - cassiere.
10.4 Dirige e amministra l'AMET, dispone degli introiti annuali ordinari e ne dà scarico all'assemblea.
10.5 Vincola l'AMET la firma a due del presidente o del vice-presidente con il segretario-cassiere.
Art. 11 - Commissione di revisione
11.1 La commissione di revisione dei conti si compone di due membri e di un supplente. Stanno in carica due anni e sono rieleggibili.
11.2 Esamina la gestione dell'AMET e ne propone l'accettazione o meno all'assemblea.
Art. 12 - Modifica statuto
12.1 Per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.
12.2 La proposta deve figurare all'ordine del giorno.
Art. 13 - Scioglimento
13.1 Lo scioglimento dell'AMET potrà essere deciso dai 2/3 dei soci in un'assemblea straordinaria espressamente convocata.
13.2 L'atto di scioglimento dovrà contenere le disposizioni riguardanti la destinazione dei fondi e degli archivi.
13.3 Essi dovranno essere devoluti a opere di interesse pubblico, tenuto conto degli scopi dell'AMET.
Art. 14
Questo statuto, approvato dall'assemblea costitutiva del 16 dicembre 1979, è stato modificato il 28 gennaio 1993 e successivamente il 29 maggio 2017.