Statuto dell'associazione

Art. 1 - Nome e sede

1.1 E' costituita ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS l'"ASSOCIAZIONE MUSEI ETNOGRAFICI TICINESI", denominata in seguito AMET.

1.2 L'Associazione ha sede al domicilio del Presidente.

Art. 2 - Scopi

  1. a) Promuovere la rete museale etnografica e il suo patrimonio materiale e immateriale.
  2. b) Favorire l’innovazione.
  3. c) Stimolare il dialogo e promuovere la collaborazione tra i soci.
  4. d) Collaborare con le autorità e gli organi da esse designati nella definizione e nell’attuazione di una corretta politica museografica.
  5. e) Sostenere attivamente il coordinamento promosso dalle istituzioni cantonali per il raggiungimento di obiettivi comuni.
  6. f) Collaborare con musei ed enti di altro genere per concretizzare approcci interdisciplinari e letture trasversali.
  7. g) Rappresentare i musei associati nei confronti di terzi.

Art. 3 - Soci

Possono far parte dell'AMET i Musei etnografici riconosciuti dal C.d.S. ai sensi della Legge cantonale sui musei etnografici del 18.06.1990 (detta in seguito legge).

Art. 4

4.1 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è subordinata a una domanda scritta e documentata al comitato dell'AMET, almeno due mesi prima dell'assemblea.

4.2 - Dimissioni

Ogni membro può rinunciare a far parte dell'AMET, con lettera di dimissioni per la fine dell'anno civile in corso.

4.3 - Esclusioni

L'assemblea può decretare l'esclusione di un socio se non rispetta gli obblighi statutari o se agisce contro gli scopi dell'AMET.

Art. 5 - Mezzi finanziari

5.1 Le entrate finanziarie dell'AMET sono costituite da:

  1. a) quote e contributi sociali;
  2. b) sussidi, legati, donazioni;
  3. c) rendite del patrimonio sociale;
  4. d) entrate diverse.

5.2 Gli obblighi finanziari dell’Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità dei membri (fisici e giuridici).

Art. 6 - Organi

Gli organi dell'AMET sono:

  1. a) assemblea dei soci;
  2. b) comitato;
  3. c) commissione di revisione dei conti.

Art. 7 - Assemblea

7.1 L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, nel primo semestre.

7.2 I soci in regola con la quota sociale, ricevono la convocazione scritta e l'elenco delle trattande, almeno venti giorni prima.

7.3 Ogni socio deve designare il delegato con diritto di voto e di eleggibilità, e il suo sostituto.

7.4 Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 8 - Competenze dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

  1. a) elezione del comitato, del presidente dell'Associazione e della commissione di revisione;
  2. b) esame e approvazione della relazione presidenziale e dei conti annuali;
  3. c) esame e approvazione del programma d'attività e del preventivo;
  4. d) stabilire l'ammontare della quota sociale;
  5. e) ammissione o esclusione di soci;
  6. f) modifiche dello statuto;
  7. g) scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - Assemblea straordinaria

L'assemblea potrà essere convocata straordinariamente:

  1. a) dal comitato quando lo ritiene opportuno;
  2. b) su domanda motivata di almeno 2/3 dei soci.

Art. 10 - Comitato

10.1 Il comitato è composto di un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri eletti per la durata di quattro anni, rieleggibili.

10.2 Il comitato può costituire commissioni o gruppi di lavoro interni o esterni ad esso.

10.3 Nomina il vice presidente e il segretario - cassiere.

10.4 Dirige e amministra l'AMET, dispone degli introiti annuali ordinari e ne dà scarico all'assemblea.

10.5 Vincola l'AMET la firma a due del presidente o del vice-presidente con il segretario-cassiere.

Art. 11 - Commissione di revisione

11.1 La commissione di revisione dei conti si compone di due membri e di un supplente. Stanno in carica due anni e sono rieleggibili.

11.2 Esamina la gestione dell'AMET e ne propone l'accettazione o meno all'assemblea.

Art. 12 - Modifica statuto

12.1 Per la modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.

12.2 La proposta deve figurare all'ordine del giorno.

Art. 13 - Scioglimento

13.1 Lo scioglimento dell'AMET potrà essere deciso dai 2/3 dei soci in un'assemblea straordinaria espressamente convocata.

13.2 L'atto di scioglimento dovrà contenere le disposizioni riguardanti la destinazione dei fondi e degli archivi.

13.3 Essi dovranno essere devoluti a opere di interesse pubblico, tenuto conto degli scopi dell'AMET.

Art. 14

Questo statuto, approvato dall'assemblea costitutiva del 16 dicembre 1979, è stato modificato il 28 gennaio 1993 e successivamente il 29 maggio 2017.